Il rapporto d'impiego e di lavoro del personale di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta disciplinato, anche per quanto attiene al trattamento di quiescenza, di previdenza e di malattia, dalle disposizioni relative alle categorie di personale di cui faceva parte il personale medesimo alla data del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ovvero alla data della successiva immissione in servizio per il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge. Sono irripetibili le maggiori somme percette dagli interessati per l'attivita' svolta presso l'ente ospedaliero fino alla risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro. Sono altresi' irripetibili le maggiori somme percette dagli interessati che hanno esercitato la facolta' prevista dal primo comma del precedente articolo 5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 6, nonche' quelle di cui all'articolo 5, si applicano anche nei confronti del personale che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sia passato alle dipendenze dell'ente ospedaliero prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 2 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-14;303~art7 · fonte del testo

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