Art. 50 — Convenzioni tra università ed enti ospedalieri

Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorita' vigilanti, ogni decisione e' demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art50 · fonte del testo

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