Art. 18 — Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera

Il Ministero della sanita' esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o piu' ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione. I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della redazione dei piani ospedalieri.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art18 · fonte del testo

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