Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/06/1971 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

da 9 a 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n.

132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), promossi:

1) dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato il 27

agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed

iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1970;

2) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato il 2 ottobre

1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 19

del registro ricorsi 1970.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la Regione della Lombardia, l'avv.

Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Regione della Lombardia e quella degli Abruzzi, con ricorsi

notificati al Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente il

27 agosto 1970 e il 2 ottobre 1970, hanno impugnato la legge 12

febbraio 1968, n. 132, contenente norme sugli enti ospedalieri e

l'assistenza ospedaliera.

In particolare la Regione lombarda ha denunciato l'illegittimità

costituzionale dei seguenti articoli:

a) art. 1, per violazione dell'art. 118 della Costituzione, perché

confisca a beneficio del Ministro della sanità competenze

amministrative nella materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che

l'art. 117 riserva alle Regioni;

b) artt. 9 a 17, perché organizzano l'amministrazione degli enti

ospedalieri, la vigilanza sugli stessi e sugli istituti ed enti

ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera, con disposizioni

che tolgono ogni potere regionale di intervento;

c) artt. 26, 27 e 29, perché consentono allo Stato di procedere ad

una programmazione di settore in una materia di competenza

amministrativa e legislativa regionale;

d) art. 33, perché consente la concessione, da parte del Ministro

della sanità, di contributi e sussidi agli enti e integrazione degli

assegni ai medici interni, mentre in base agli artt. 118 e 119 della

Costituzione gli interventi predetti dovrebbero essere effettuati

attraverso le Regioni;

e) artt. 51, 52 e 53, perché concernono le case di cura privata e

permettono unicamente all'amministrazione centrale dello Stato, insieme

a quella periferica, ogni iniziativa ed ogni controllo.

La Regione abruzzese ha impugnato invece gli artt. 1, da 9 a 17,

26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53, come lesivi della competenza legislativa

ed amministrativa della Regione ed inoltre della sua autonomia

finanziaria.

Viene rilevato dalle due Regioni che allo Stato poteva competere di

dettare norme direttive, non disposizioni così analitiche come quelle

emanate, che rendono esclusivo l'intervento dello Stato e negano ogni

potere alle Regioni.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto innanzi

alla Corte, ha eccepito l'inammissibilità dei ricorsi, perché

notificati entro i trenta giorni dalla data d'insediamento della prima

giunta regionale, ma a distanza di anni dalla data di pubblicazione

della legge impugnata: le ragioni dell'eccezione sono quelle stesse

esposte dalla medesima parte a proposito del ricorso proposto dalla

Regione lombarda avverso la legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente

provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto

ordinario, deciso con la sentenza 25 febbraio 1971, n. 39.

Nel merito, il Presidente del Consiglio rileva che non tutta la

materia sanitaria può considerarsi trasferibile alle Regioni: l'art.

32 della Costituzione affida alla "Repubblica" la tutela della salute,

e la legge suddetta è di natura programmatica ancorché di settore,

cosicché vale per essa ciò che la Corte ha deciso nella sentenza 24

gennaio 1964, n. 4, a proposito della legge sugli acquedotti. L'art. 32

della Costituzione dovrà necessariamente passare attraverso strumenti

e fasi di programmazione a carattere nazionale, coordinati con le

competenze delle Regioni: l'obiettivo di fondo è l'istituzione del

servizio sanitario nazionale, ma la legge impugnata non sembra ignorare

o comprimere, fuori dalle necessità di coordinamento, le autonomie

regionali. L'intervento degli organi statali previsto nell'art. 1 si

spiega alla luce della natura degli istituti ivi considerati di livello

universitario, mentre la disciplina delle case di cura private,

riguardando le iniziative privatistiche nel settore sanitario, esula

dalla competenza regionale e non può non essere riservata allo Stato.

3. - La Regione lombarda e il Presidente del Consiglio dei ministri

hanno presentato memorie.

La Regione lombarda, a proposito dell'eccezione di intempestività

del suo ricorso, oppone le medesime argomentazioni da essa prospettate

nella causa decisa con la predetta sentenza 25 febbraio 1971, n. 39.

Nel merito ribadisce che la legge impugnata non può ritenersi di

programma, dato che contiene minuziose disposizioni che non lasciano

margine alcuno alle competenze regionali e addirittura le confisca.

La Presidenza del Consiglio fa presente che, per evitare vuoti

legislativi, l'intervento dello Stato non poteva essere che completo e

minuto. Allorquando le Regioni saranno poste in grado di esercitare la

potestà legislativa che loro spetta nella materia, si porrà il

problema della coesistenza della legge con quelle regionali: una

corretta dialettica del rapporto fra la potestà statale e quella

regionale potrà consentire la discriminazione fra norme e principi,

mentre oggi la Regione non può pretendere che l'ordinamento si tenga

sgombro da una disciplina in atto necessitata.

4. - All'udienza del 13 gennaio 1971 le parti hanno oralmente

svolto e illustrato le rispettive tesi difensive. Considerato in diritto .

Le questioni da decidere sono sostanzialmente eguali a quelle sulle

quali questa Corte si è pronunciata con sentenza in pari data n. 119.

Anche i ricorsi in esame devono ritenersi tempestivamente

notificati, poiché, come già statuito nella sentenza 25 febbraio

1971, n. 39, i termini per la proposizione dei ricorsi per le Regioni

di nuova istituzione debbono computarsi a far data dal giorno della

formazione delle rispettive giunte.

Tuttavia tali ricorsi sono inammissibili per altro verso. Nella

citata sentenza n. 119 la Corte ha precisato che alle Regioni è

impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di loro

competenza finché non siano maturati i presupposti richiesti dall'art.

17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano

stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle Regioni delle

funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo

Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata

in vigore della predetta legge.

Nella specie tali presupposti non si sono ancora verificati e

pertanto solo quando sarà stato rimosso l'impedimento costituzionale

che ne deriva potranno porsi in concreto questioni di menomazione delle

competenze regionali. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non

potrà impedire l'esercizio della competenza regionale e in essa si

potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale

esercizio, ex art. 117 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51,

52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti

ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta dalla Regione della

Lombardia e da quella degli Abruzzi, con ricorsi rispettivamente del 27

agosto e 2 ottobre 1970, in riferimento agli artt.5, 115, 117, 118, 119,

23, 125 e 130 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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