Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea. Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunita' europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art50 · fonte del testo

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