Art. 15 — Termine per la consegna ed il ritiro dei certificati elettorali

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori, a cura del sindaco, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Gli elettori, che non abbiano ricevuto a domicilio entro il predetto termine i certificati stessi, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarra' aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art15 · fonte del testo

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