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E' consentita per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo la votazione degli elettori appartenenti ai Paesi della Comunita' europea che si trovano in Italia al momento della votazione stessa nel rispetto delle intese allo scopo intervenute tra i detti Paesi ed il Governo italiano. A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocita' bilaterale, accordera' ai cittadini di ciascun Paese della Comunita' garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi. Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art40 · fonte del testo

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