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Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalita' del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonche' della localita' della votazione. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 e' data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perche' apporti apposita annotazione sulle liste sezionali. Gli elettori di cui al presente articolo che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione che, ricevuta assicurazione telegrafica della iscrizione nelle liste elettorali da parte del comune competente, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dell'articolo 30.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art28 · fonte del testo

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