Articolo abrogato dal d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 1994, n. 483.
Abrogato dal 28 giugno 1994
Articolo abrogato dal d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 1994, n. 483.
Abrogato dal 28 giugno 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1984 al 28 giugno 1994. 371 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro il ventesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l'elettore a votare secondo le modalita' del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonche' della localita' della votazione. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 e' data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perche' apporti apposita annotazione sulle liste sezionali. Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente e' incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune. Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art28 · fonte del testo
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