Art. 1 — Differimento del termine dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi
Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81:
- a)ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999;
- b)ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attivita' per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilita'; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attivita'.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
