Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Un nuovo termine a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, e da durare per tutto l'anno 1864, e' concesso nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'art. 8 della legge 13 luglio 1857, n.° 2307, pubblicata nelle Marche con Decreto n.° 536 ai 12 novembre 1860 e nell'Umbria con Decreto n.° 261 ai 19 dicembre successivo; e per le enfiteusi temporarie con Decreto n.° 581 ai 12 dicembre 1860 del Regio Commissario delle Marche, e con Decreto 19 dicembre stesso anno del Regio Commissario dell'Umbria, col quale fu esteso a quelle Provincie il Decreto del Regio Governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, n.° 74. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1864, n. 2067
1La L. 24 dicembre 1864, n. 2067 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " I termini rinnovati e prorogati a tutto l'anno 1864 colla legge del 24 maggio 1863, n.° 1271, nelle Provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia per l'affrancamento delle enfiteusi, e per l'inscrizione e per la trascrizione dei relativi titoli, ed in difetto di essi per l'introduzione del giudizio, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1865".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1865 al 16 dicembre 2009
