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Un nuovo termine a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, e da durare per tutto l'anno 1864, e' concesso nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'art. 8 della legge 13 luglio 1857, n.° 2307, pubblicata nelle Marche con Decreto n.° 536 ai 12 novembre 1860 e nell'Umbria con Decreto n.° 261 ai 19 dicembre successivo; e per le enfiteusi temporarie con Decreto n.° 581 ai 12 dicembre 1860 del Regio Commissario delle Marche, e con Decreto 19 dicembre stesso anno del Regio Commissario dell'Umbria, col quale fu esteso a quelle Provincie il Decreto del Regio Governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, n.° 74.
Testo in vigore dal 29 maggio 1863 al 13 gennaio 1865
