Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1894 al 7 giugno 1898. Leggi il testo vigente →
La l. 23 luglio 1894, n. 340, come modificato dall'errata-corrige in g.u. 10/08/1894, n. 188, ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 10 agosto 1894
