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[1]L'eccedenza alla media triennale di cui all'articolo 52 della legge 1° marzo 1886 deve intendersi tanto per eccedenza alla media dei centesimi addizionali, quanto per eccedenza alla media della sovrimposta che risulta dall'applicazione dei centesimi stessi, in guisa che l'autorizzazione legislativa non debba chiedersi dalle provincie e dai comuni se non quando superano tanto l'una quanto l'altra media;
[2]Quando l'imposta erariale riceva un aumento per effetto di revisioni provvisorie o definitive dell'estimo dei terreni o per nuovi accertamenti del reddito dei fabbricati, indipendentemente da ogni aumento di materia imponibile, sara' tenuto fermo, per il passaggio dall'antico estimo o accertamento al nuovo, non il numero dei centesimi, ma la cifra di sovrimposta.
Testo in vigore dal 10 aprile 1888 al 8 agosto 1894
