Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Abrogato dal 24 ottobre 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'insufficiente motivazione nell'ordinanza di rimessione in ordine alla denunciata violazione di un parametro rende inammissibile la questione di costituzionalità sollevata in relazione ad esso. (Inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 1, commi quarto e quinto, e 8, della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento all'art. 97 Cost.).
Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 8 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1960 al 24 ottobre 2003. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri per le finanze, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni, in conformita' con le disposizioni di cui ai precedenti articoli, tenendo conto delle esigenze tecniche delle Amministrazioni stesse e salvaguardando gli interessi del personale dipendente dalle imprese fornitrici di manodopera. Qualora non vengano emanate le norme di cui al precedente comma nel termine ivi previsto, la presente legge trovera' applicazione anche nei confronti delle predette Amministrazioni autonome dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1369~art8 · fonte del testo
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