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Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano tra quelli previsti all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, restano in vigore le norme contenute nell'articolo 26 della medesima legge. Gli incarichi vengono affidati agli aspiranti assuntori che ne facciano richiesta, seguendo l'ordine di iscrizione nell'albo attualmente esistente. Uguale facolta' e' data, nell'ordine, agli assuntori, incaricati e coadiutori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 30 per essere inquadrati. In caso di concorrenza di richieste per lo stesso incarico, la precedenza spetta agli assuntori, incaricati e coadiutori.

Testo in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art31 · fonte del testo

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