Art. 31
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano tra quelli previsti all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, restano in vigore le norme contenute nell'articolo 26 della medesima legge. Gli incarichi vengono affidati agli aspiranti assuntori che ne facciano richiesta, seguendo l'ordine di iscrizione nell'albo attualmente esistente. Uguale facolta' e' data, nell'ordine, agli assuntori, incaricati e coadiutori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 30 per essere inquadrati. In caso di concorrenza di richieste per lo stesso incarico, la precedenza spetta agli assuntori, incaricati e coadiutori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;668~art31 · fonte del testo
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