Art. 2 — Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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7 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2001 al 9 ottobre 2010. 475 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31 marzo 2000. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:
tolto: a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2;
tolto: b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
tolto: c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2;
tolto: d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est. Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessita' alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU). Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000 e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2000-01-07;1~art2 · fonte del testo
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