Art. 1 — Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2001 al 9 ottobre 2010. 387 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, e' prorogato fino al 31 dicembre 2000. Al personale di cui al comma 1 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e' corrisposta dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
tolto: a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
tolto: b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;
tolto: c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili, nonche' per gli interventi diretti all'elevazione della qualita' della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2000-06-19;163~art1 · fonte del testo
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