Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 2000 al 8 settembre 2005. 570 parole tolte, 100 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, e' consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione e' rilasciata ai comuni, alle comunita' montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze e' consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi"aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai … satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della concessione. tolto: I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attivita' e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in societa' titolari di emittenti televisive o in societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda documentata per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nei limiti delle risorse disponibili, nelle seguenti misure massime:
tolto: a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;
tolto: b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, puo' richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, e' attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso. All'onere derivante dal comma 3, determinato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni. All'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano superati" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni". All'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: "radiotelevisive" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni". Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 5- sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di …