COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2008, N. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, ne' diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 8-9 luglio 2009, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 15/7/2009, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa."

Testo vigente dal 16 luglio 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 206/2009

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 2009

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2- bis , del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Premesso che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra il limite del rispetto dei principi generali di ragionevolezza e di eguaglianza e di tutela dell'affidamento e premesso ancora che non può escludersi la sostanziale retroattività della modifica introdotta dalla disposizione denunciata che incide su un contratto di durata, modificandolo nei suoi elementi costitutivi, la norma censurata, riducendo l'effettività dell'accesso al mercato delle comunicazioni alle emittenti non aventi dimensioni nazionali, è intrinsecamente irrazionale per contraddittorietà con la sua ratio . Infatti la stessa - in contrasto con la rubrica, recante «disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo» - confligge con la libertà economica di disporre del marchio e con la finalità della norma stessa espressione diretta della libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero, ponendosi in antitesi rispetto alla previsione dell'art. 3, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo cui «i bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione», ed alla previsione dell'art. 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, per il quale «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni». - Sulla discrezionalità del legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative v., citate, ordinanze nn. 346 e 137/2008. - Sui limiti che incontra il legislatore nella emanazione di leggi con efficacia retroattiva, v, citate, sentenze n. 156/2007 e n. 282/2006. - In merito al contrasto con il canone della ragionevolezza per contraddizione fra la norma e la sua ratio, v., citata, sentenza n. 399/2008.

    Art. 2 Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 25/2006

    Questione inammissibile
    27 gennaio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- bis , del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 21 della Costituzione, laddove dispone che le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Infatti, il remittente muove censure che, da un lato, sembrano investire la norma nella sua interezza, e, dall'altro, paiono rivolte a quella parte di essa che pretenderebbe applicarsi "retroattivamente", con la conseguenza che tale ambiguità non consente di comprendere se oggetto di censura sia il criterio adottato dalla legge per risolvere il conflitto tra emittenti che utilizzano denominazioni confondibili ovvero se si contesta il potere del legislatore di introdurre una disciplina atta ad evitare confusione tra denominazioni in precedenza utilizzate ovvero ancora se, pur riconoscendosi tale potere al legislatore, il criterio di soluzione adottato debba essere sostituito da altro costituzionalmente necessitato. Inoltre, il remittente, che pure denuncia il mancato rispetto, da parte del legislatore, del principio della priorità temporale dell'uso del marchio, non precisa quando, nella specie, l'emittente nazionale abbia iniziato ad usare la sua denominazione, ma si limita ad indicare la data in cui l'emittente locale ha ottenuto il rilascio della concessione all'esercizio della radiodiffusione.

    Art. 2 Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 2008 al 16 luglio 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 8-9 luglio 2009, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 15/7/2009, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa."

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urn:nir:stato:decreto.legge:1999-01-30;15~art2 · fonte del testo

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