Art. 2-septies — Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo

Per accelerare l' attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonche' dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilita' gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che e' soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.

Testo vigente dal 26 giugno 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-04-26;63~art2septies · fonte del testo

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