Art. 2-octies — Disposizioni in materia di istruzione
In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonche' alla connessa attivita' amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale attualmente in servizio, gia' appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni d1 bilancio.
Testo vigente dal 26 giugno 2005
