Art. 2-novies — Disposizioni in materia di enti di ricerca
Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attivita' svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attivita', anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalita' stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 26 giugno 2005
