Art. 4-quinquies — Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento
I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennita' degli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennita' e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune puo' sostenere applicando le tipologie di indennita' e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento.
Testo vigente dal 29 marzo 2024
