Art. 4-ter — Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilita' prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attivita' amministrative.
Testo vigente dal 29 marzo 2024
