Art. 1 — Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le disponibilita' dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 17 giugno 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-17;321~art1 · fonte del testo

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