Art. 21 — Banche costituite in forma cooperativa
Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonche' degli articoli 30, comma 1, e ((31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)). Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ((1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province limitrofe"))
Testo vigente dal 22 febbraio 2017
