Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonche' di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalita' di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilita' e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione. Il costruttore o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 e 2, nonche' in caso di successive modifiche dello stesso, fornisce al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, che risultino necessarie a valutare consapevolmente l'entita' degli impegni da assumere e la sostenibilita' degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli. Al costruttore o all'importatore che recede dall'accordo e' fatto obbligo di corrispondere al distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato congiuntamente al valore:

  • a)degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell'esecuzione dell'accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell'accordo;
  • b)dell'avviamento per le attivita' svolte nell'esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell'accordo. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili. Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' differito al 30 settembre 2022. ((6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione))

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2023 al 1 gennaio 2024. 4 parole tolte, 111 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: 1.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se … non piu' di sei mesi e che non abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri tolto: 2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a … l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazioneaggiunto: . Il costruttore o l'importatore, prima della conclusione dell'accordo di cui ai commi 1 … ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli. Al costruttore o all'importatore che recede dall'accordotolto: ... e' fatto obbligo di corrispondere al distributore autorizzato un equo indennizzo, parametrato congiuntamente al valore:

… caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato. tolto: 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabiliaggiunto: . Il termine del 30 giugno 2022 di cui all'articolo 8, comma 2, primo … modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' differito al 30 settembre 2022. aggiunto: 6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituiscono esercizio di agenzia in attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e dei contratti con i costruttori automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma 1, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-16;68~art7quinquies · fonte del testo

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