Art. 1 — Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ((fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,)) ((fino al 30 giugno 2005)) e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di ((singole)) centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 ((rispettano i)) valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al ((30 giugno 2005)), puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia)).

Testo vigente dal 29 ottobre 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 383/2005

    Illegittimità dichiarata
    14 ottobre 2005

    In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, quale convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, va disattesa l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione, perché effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. Si deve infatti riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento. - Sulla ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge, proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le citate sentenze n. 113/1967, n. 192/1970, n. 25/1996, n. 287/2004, n. 62/2005.

    Art. 1-ter Disposizioni urgenti per la sicurezza ((e lo sviluppo)) del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica · Art. 1 Riordino del settore energetico · Art. 1-sexies Disposizioni urgenti per la sicurezza ((e lo sviluppo)) del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 2003 al 29 ottobre 2003. 15 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tolto: fino al 31 dicembre 2004 aggiunto: fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di aggiunto: singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di … 2002, n. 60. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 tolto: assicurano in ogni caso il rispetto dei aggiunto: rispettano i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti … Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al tolto: 31 dicembre 2004 aggiunto: 30 giugno 2005, puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui … dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1aggiunto: . Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-08-29;239~art1 · fonte del testo

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