Art. 2 — Disposizioni finanziarie
((Per l'attuazione dell'articolo 1 e' autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri)) derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 18.050.000 per l'anno 2024, si provvede:
- a)quanto a 5.350.000 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b)quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c)quanto a 10.500.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 ((, comma 397,)) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ((ANAS S.p.a.)).
Testo vigente dal 20 marzo 2024
