Art. 9 — Disposizioni per l'Amministrazione della difesa
Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso:
- a)per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e del corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
- b)per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato nonche' del corrispondente personale delle Forze armate. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 2010, N. 30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attivita' operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali ((ovvero al di fuori del territorio nazionale o nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali)), il militare e l'appartenente alla Polizia di Stato dai quali non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
Testo vigente dal 10 ottobre 2013
