Art. 1 — Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 5 settembre 2006
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 5 settembre 2006
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2006 al 5 settembre 2006. 492 parole tolte, 2 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:
tolto: a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
tolto: b) al sostegno istituzionale e tecnico;
tolto: c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
tolto: d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
tolto: e) al sostegno dei mezzi di comunicazione. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato. Per le finalita' e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-05;224~art1 · fonte del testo
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