Art. 1 — Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

  • a)al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
  • b)al sostegno istituzionale e tecnico;
  • c)alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
  • d)al sostegno dello sviluppo socio-economico. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 28 giugno 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-28;112~art1 · fonte del testo

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