Art. 7 — Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione ((dei beni)) L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale ((...)). Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione ((dei beni)) agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. ((Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresi' nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in piu' sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato)).

Testo vigente dal 12 agosto 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2018 al 12 agosto 2018. 8 parole tolte, 56 parole aggiunte.

aggiunto: Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale tolto: di cui all'articolo 6, comma 1aggiunto: .... Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni … periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione tolto: degli investimenti aggiunto: dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte … 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolatiaggiunto: . Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresi' nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in piu' sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87~art7 · fonte del testo

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