Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. 37 Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 15 maggio 2015, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 20/05/2015, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, secondo periodo nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di individuazione delle maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 201 del 2011, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel territorio della stessa Regione autonoma.

Testo vigente dal 21 maggio 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 82/2015

    Ha colpito questo articolo
    15 maggio 2015

    Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento a numerosi parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, comma 3, e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, prevedendo la temporanea riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia ai ricorsi, accettata dalla controparte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - Per la riunione dei ricorsi e per il loro esame congiunto, laddove contengano censure riferite a parametri e a motivi in parte coincidenti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 144/2014, 44/2014, 28/2014 e 23/2014.

    Art. 48 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 · Art. 28 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 280/2016

    Questione infondata
    16 dicembre 2016

    È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, censurato, in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia e al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa, in quanto consentirebbe l'immediata applicazione del regime dell'IMU di cui al precedente art. 13 alle autonomie speciali senza prevedere un termine stringente e certo per l'adozione delle norme di attuazione statutaria. La riferibilità del citato art. 13 alle autonomie speciali non dipende dalla clausola di salvaguardia - priva di autonoma capacità lesiva - contemplata dalla norma censurata, ma direttamente e autonomamente dallo stesso art. 13, che si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale (comma 1) e menziona esplicitamente le autonomie speciali (comma 17); ne consegue l'irrilevanza della questione avente ad oggetto la norma denunciata. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2016 e n. 77 del 2015 ). La clausola di salvaguardia delle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ai fini dell'applicazione di norme statali alle autonomie speciali è priva di autonoma capacità lesiva. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2015 ).

    Art. 13 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 · Art. 48 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 98/2016

    Altra decisione
    6 maggio 2016

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

    Art. 2 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo · Art. 48 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2011 al 21 maggio 2015. 2 parole tolte.

… della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. tolto: 1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle … regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzanoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 15 maggio 2015, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 20/05/2015, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, secondo periodo nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di individuazione delle maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 201 del 2011, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel territorio della stessa Regione autonoma.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art48 · fonte del testo

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