Art. 48 — Clausola di finalizzazione
Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. 37 Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
37La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 15 maggio 2015, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 20/05/2015, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, secondo periodo nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di individuazione delle maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 201 del 2011, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel territorio della stessa Regione autonoma.
Testo vigente dal 21 maggio 2015
