Art. 10-ter — Disposizioni in materia di sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno
1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unita' produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi' come previsto dall'articolo 12";
- b)all'articolo 2190:
- 1)al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
- 2)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unita' produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attivita' anche attraverso il conseguimento della complessiva capacita' di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilita' del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unita' produttive i cui risultati compromettono la stabilita' del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa"
Testo vigente dal 13 agosto 2017
