Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al ((31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022)). Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2018 al 1 gennaio 2021. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre tolto: 2020 aggiunto: 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio tolto: 2021 aggiunto: 2022. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109~art35 · fonte del testo

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