Art. 7-quinquies — Tenuta delle liste elettorali
All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche: a)il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";b)al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)" sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)".
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