Art. 6-ter — Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova
Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorita' portuale di Genova. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando: a)quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003;b)quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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