Art. 5-bis — Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165
Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti e' composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo vigente dal 2 aprile 2005
