Art. 5-ter — Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che puo' stabilire, in considerazione delle specificita' del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonche' particolari modalita' relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 2 aprile 2005
