Art. 6 — Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing
Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di ((contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi)) All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorita' amministrative competenti ((ne danno)) comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attivita' di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. 3-ter. La Procura Generale dello Sport puo' chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante ((conti di gioco)) intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilita' ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo. 3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal ((...)) comma 3-ter, ((previa trasmissione)) da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale. 3-quinquies. ((Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorita' amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale))»
Testo vigente dal 10 agosto 2025
