Art. 9 — Impugnazione e risoluzione dell'accordo
Articolo soppresso dalla l. 17 febbraio 2012, n. 10.
Abrogato dal 21 febbraio 2012
Articolo soppresso dalla l. 17 febbraio 2012, n. 10.
Abrogato dal 21 febbraio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2011 al 21 febbraio 2012. 156 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 FEBBRAIO 2012, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-22;212~art9 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.