Art. 6 — Raggiungimento dell'accordo
Articolo soppresso dalla l. 17 febbraio 2012, n. 10.
Abrogato dal 21 febbraio 2012
Articolo soppresso dalla l. 17 febbraio 2012, n. 10.
Abrogato dal 21 febbraio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2011 al 21 febbraio 2012. 156 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 FEBBRAIO 2012, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-22;212~art6 · fonte del testo
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