Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.»;
  • b)all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve ((. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonche' i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni))»;
  • c)all'articolo 9, il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorita' di contrasto dello Stato membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito nel territorio nazionale.».

Testo vigente dal 11 agosto 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 68 parole aggiunte.

… i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breveaggiunto: . Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonche' i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni»;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art25 · fonte del testo

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