Art. 25-bis — (Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/ 40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) e' inserita la seguente: "j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che e' riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che e' poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, e' un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";
  • b)all'articolo 8, comma 7, le parole: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare" sono sostituite dalle seguenti: "ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare";
  • c)all'articolo 12:
  • 1)al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";
  • 2)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua". All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente: "e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art25bis · fonte del testo

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