Art. 22 — Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER
1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: "si considerano efficienti e gia' valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalita' positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonche' all'incremento del grado di efficienza e flessibilita' delle reti e degli impianti stessi";
- b)il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonche' della necessita' di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile"
Testo vigente dal 11 agosto 2023
