Art. 8-septies — Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441

Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3:
  • 1)al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di proporzionalita' e ragionevolezza" sono inserite le seguenti: "e purche' la finalita' sia legittima";
  • 2)al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
  • 3)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3";
  • 4)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
  • a)la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
  • b)la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
  • c)la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e necessari";
  • b)all'articolo 4, il comma e' sostituito dal seguente: "4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione";
  • c)dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento";
  • d)all'articolo 5:
  • 1)al comma 1, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a: "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso";
  • 2)al comma 2, le parole da: "Le rappresentanze locali" fino a: "legittimate" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati".

Testo vigente dal 8 giugno 2008

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-04-08;59~art8septies · fonte del testo

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