Art. 8-sexies — Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358
Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite dalle seguenti: "umiliante od offensivo";
- b)all'articolo 4:
- 1)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in quanto compatibili";
- 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione";
- c)dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento";
- d)all'articolo 5:
- 1)al comma 1, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis";
- 2)al comma 3, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis".
Testo vigente dal 8 giugno 2008
